Comunicazione Regione Lombardia - Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco

12 Aprile 2023
Tipo articolo: 

Dichiarazione periodo ad alto rischio di incendio boschivo. Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, l.r. 31/2008, R.R. 5/2007).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Viste:

  • la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, ed in particolare l’art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo oltre che degli indici di pericolosità, all’interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l’art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
  • la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ed in particolare: l’articolo 45, comma 4, come modificato dall'art.10, comma 1 della legge regionale 19/2014 che attribuisce al Direttore Generale competente, in occasione di condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello “stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale” disponendo le prescrizioni necessarie; l’art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;
  • il Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5 “Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed in particolare l’art. 5 “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”;
  • il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
  • la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. XI/7736, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023 ed in particolare il cap. 4 del citato Piano che definisce: le modalità di definizione del rischio di incendio boschivo; - le aree a rischio di incendio boschivo; - i periodi a rischio di incendio boschivo; - i divieti e le sanzioni. -
  • la Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
  • la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 “Disposizione regionali in materia di Protezione Civile”;

Richiamata la D.G.R. 4812 del 31/05/2021, con la quale il Dr. Roberto Laffi è stato confermato Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, nonché la D.G.R. 59 del 23/03/2023, II Provvedimento Organizzativo della XII Legislatura, con la quale sono stati prorogati tutti gli incarichi dirigenziali fino alla completa attuazione del nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;

Visti i prodotti elaborati del Servizio Meteo Regionale di ARPA Lombardia sulle condizioni meteorologiche (indici di pericolosità e andamento stagionale) favorevoli all'innesco e alla propagazione di incendi boschivi su gran parte del territorio regionale, e considerate le caratteristiche degli eventi incendio in atto;

Sentita la Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Lombardia e il Comando Regionale Carabinieri Forestali Lombardia, che concordano sulla presenza di condizioni ambientalivegetazionali che possono favorire lo sviluppo di incendi boschivi;

tutto ciò premesso e considerato,

D I C H I A R A

lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 07.00 dell’8 aprile 2023, sino ad avvenuta revoca, e

D I S P O N E

  • per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
  • per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda al Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2023, tra cui i punti 4.4 “periodi a rischio di incendio boschivo “, 4.7 “divieti e le sanzioni” e l’Allegato 1- Classi di rischio dei Comuni ed alla normativa vigente;
  • le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell’esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi;
  • il Direttore della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia è invitato, in esecuzione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, a predisporre le misure previste dalla medesima Convenzione;
  • il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in attuazione della Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali per l’impiego delle Unità Carabinieri forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale, è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l’attivazione delle strutture periferiche dell'Arma impiegate nell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
  • gli Enti Locali sono invitati ad attuare tutte le iniziative idonee per rendere pubblica tale indicazione;
  • devono essere attivate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
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