Descrizione
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Dopo l’articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“411-bis. Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione. Nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 314, se la
persona sottoposta alle indagini ha preannunciato la presentazione della domanda di riparazione per l’ingiusta
detenzione ai sensi dell’articolo 315, con il provvedimento che dispone l’archiviazione è ordinata la costituzione
provvisoria ed immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno so-
ciale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al
doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui
al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata
entro il termine di cui all’art. 315, ma le somme versate non possono essere ripetute.
2. Al comma 5 dell’art. 425, dopo la parola “disposizioni”, sono inserite le seguenti:
“Dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 532 e”
3. All’articolo 532 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Se l’imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non
costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha preannunciato la presentazione della domanda
di riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 315, con la sentenza è ordinata la costituzione
provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile a suo favore pari al doppio dell’assegno
sociale a valere sui fondi della Cassa delle ammende. La durata delle rendita non può essere inferiore al
doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui
al comma 4 dell’articolo 314. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata
entro il termine di cui all’art. 315. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il
processo di concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che determinò l’applicazione della
custodia cautelare.
2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al caso di cui al comma 2 dell’articolo 314”.
4. L’articolo 639 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 639.-1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento
della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall’articolo 638, ordina:
a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di
sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni
a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione;
b) la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell’articolo 240 comma
2 n. 2 del codice penale;
c) se nell’istanza di revisione o nelle conclusioni sia stata preannunciata la presentazione della domanda di
riparazione dell’errore giudiziario ai sensi dell’art. 643, la costituzione provvisoria ed immediatamente esecutiva
di una rendita mensile a favore dell’imputato pari al doppio dell’assegno sociale a valere sui fondi della
Cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata di espiazione
della pena e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda
di riparazione non è presentata entro il termine di cui all’art. 645. Le somme versate non possono essere ri-
petute, salvo il caso di rigetto con sentenza irrevocabile della richiesta di revisione”.
5. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, dopo la seconda lettera f-bis, è inserita la seguente:
“f-ter) ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale”.
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Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2025, 12:18