PM10 - MISURE IN CASO DI ALLERTA ATTIVA - COLORE ARANCIO

25 Novembre 2024
Tipo articolo: 

Le misure temporanee che comprendono le limitazioni al traffico vengono attivate dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

 

 

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

b.1. Limitazione all’utilizzo in ambito urbano dalle 7.30 alle 19.30 dei seguenti veicoli: - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas (metano o gpl) in modo esclusivo o bifuel; - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall’attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interramento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/ );

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all’ utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

 

 

In riferimento alla misura b.1, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; ▪ i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;

motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;

veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

- veicoli di pronto soccorso sanitario;

- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;

- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato; - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

 

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;

veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

 

Area tematica: