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Descrizione
Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 18 aprile 2025. I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
1. "LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE: DISPOSIZIONI SULLA INDIZIONE DI UN REFERENDUM DI INDIRIZZO PER LA RICHIESTA AI CITTADINI ITALIANI DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI USCIRE DALL’UNIONE EUROPEA"
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune.
Art. 2.
1. Il quesito da sottoporre a referendum è il seguente:
"Ritenete che l'Italia debba uscire dall'Unione Europea ripristinando la piena sovranità nazionale?"
Art. 3.
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente Legge Costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modifiche, nonché nell'articolo 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 come modificato dall'articolo 3 della Legge 22 maggio 1978 n. 199.
2. La raccolta delle firme sarà gestita tramite piattaforme digitali sicure e canali ufficiali per garantirne la validità.
3. I cittadini italiani, aventi diritto di voto, saranno chiamati a rispondere al quesito referendario
mediante scheda elettronica o cartacea, come stabilito dalla legge elettorale vigente.
4. Le modalità organizzative e procedurali per la gestione del referendum saranno stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
2. La presente Legge Costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
2. "LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE: DISPOSIZIONI SULLA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 11, 75, 117 E 138 DELLA COSTITUZIONE IN TEMA DI NEUTRALITÀ, DI REFERENDUM E DI SOVRANITÀ DELLO STATO"
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.A tal fine, lo Stato Italiano adotta una posizione di neutralità e si impegna a promuovere la pace e la cooperazione tra le Nazioni.
L'articolo 11 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.A tal fine, lo Stato Italiano adotta una posizione di neutralità e si impegna a promuovere la pace e la cooperazione tra le Nazioni.
Art. 2
L’articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali. È indetto referendum popolare per proporre l'adozione di una legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali. È indetto referendum popolare di indirizzo teso alla consultazione della popolazione, su richiesta di almeno trecentomila elettori o ditre Consigli regionali.Non possono essere oggetto di referendum le leggi tributarie, le leggi di bilancio e le leggi in materia di amnistia e indulto.La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un
quorum di partecipazione. L'approvazione della proposta del referendum determina l'obbligo delle Camere di legittimare e applicare l'esito referendario rendendolo immediatamente esecutivo.
Art. 3
L’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati esteri;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
t) sanità.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale edeconomica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, neicasi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 4.
L'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi Costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Cameranella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o trecentomila elettori o tre Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 5.
1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
2. La presente Legge Costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato
L’articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali. È indetto referendum popolare per proporre l'adozione di una legge, su richiesta di almeno trecentomila elettori o di tre Consigli regionali. È indetto referendum popolare di indirizzo teso alla consultazione della popolazione, su richiesta di almeno trecentomila elettori o ditre Consigli regionali.Non possono essere oggetto di referendum le leggi tributarie, le leggi di bilancio e le leggi in materia di amnistia e indulto.La proposta soggetta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un
quorum di partecipazione. L'approvazione della proposta del referendum determina l'obbligo delle Camere di legittimare e applicare l'esito referendario rendendolo immediatamente esecutivo.
Art. 3
L’articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati esteri;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
t) sanità.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale edeconomica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, neicasi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 4.
L'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente testo:
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi Costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Cameranella seconda votazione.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o trecentomila elettori o tre Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 5.
1. La presente Legge Costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
2. La presente Legge Costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato
La raccolta firme inizierà terminerà il 20 settembre 2025
Per i cittadini sarà possibile sottoscrivere i progetti di legge di iniziativa popolare presso l'Ufficio di Segreteria Generale del Comune nei seguenti giorni:
- da lunedì a giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00; dalle 14.00 alle 16.30
- il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.
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Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2025, 12:27